Firenze - Palazzo Incontri, via dei Pucci 1
l principio di trasparenza amministrativa ha un sicuro fondamento costituzionale negli artt. 1, 3, 24, 97 e 113 Cost., come la Corte costituzionale ha evidenziato in una pluridecennale giurisprudenza, fino alla recente sentenza n. 20/2019. Esso ha, tuttavia, faticato ad emergere, come risulta dalle tappe di questo percorso: dalla legge 241/90, al successivo svilupparsi nella legislazione ordinaria, fino al definitivo consolidarsi con il d.lgs. n. 33/2013. Quest’ultimo testo normativo ha contemplato l’introduzione nel nostro ordi- namento del portato più diretto della trasparenza ammi- nistrativa, costituito dall’accesso civico generalizzato, pe- raltro in un quadro procedimentale rinnovato. Un ruolo importante in materia è quello svolto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, il quale è chiamato, ai sensi dell’art. 5, 7°comma, d.lgs. n. 33/2013, a rendere un parere nel procedimento di accesso civico. Decorso un decennio dall’entrata in vigore del decreto trasparenza è tempo di tentare un bilancio sull’effettivo affermarsi di tale principio nell’operare dell’amministrazione e nelle sentenze dei Giu- dici amministrativi. Il presente convegno Cesifin nasce da una collaborazione tra il Consiglio di Stato e il Garante per la Protezione dei Dati Personali e persegue l’obiettivo di approfondire, attraverso la ricostruzione teorica e l’esa- me parallelo della giurisprudenza sia amministrativa che del Garante, la portata e lo spessore dell’ingresso del prin- cipio di trasparenza nel nostro ordinamento.